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Cambia il calendario per la rottamazione delle cartelle. Si sposta, infatti, dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 il termine per presentare l’istanza di adesione per la quale Equitalia venerdì scorso ha già diffuso il modello e ha reso disponibile una guida alla compilazione (si veda il servizio nella pagina a fianco). E anche chi avesse già presentato l’istanza avrà tempo sempre fino al prossimo 31 marzo per poterla integrare. Contestualmente viene dato più tempo all’agente della riscossione per rispondere alle istanze presentate dai contribuenti: la scadenza per presentare il conto “dovuto” con la rottamazione – e quindi al netto di sanzioni e interessi di mora – slitta dal 24 aprile al 31 maggio del prossimo anno. A questo si aggiunge un’altra grande novità sulle rate di pagamento. La versione del decreto ora in vigore prevede un massimo di quattro rate di cui l’ultima da saldare entro il 15 marzo 2018. Con l’emendamento approvato ieri, invece, le rate diventano 5, con l’obbligo di versare il 70% nel 2017 e il restante 30% l’anno successivo. Per le scadenze si prevede che la prima sia dovuta a luglio, mentre le altre due a settembre e novembre. Per il 2018 si dovrà pagare ad aprile e settembre.
Per quanto riguarda il perimetro della rottamazione la modifica approvata all’unanimità dalle Commissioni Bilancio e Finanze allarga la sanatoria ai ruoli affidati per la riscossione fino al 31 dicembre 2016, quindi rientrerà anche l’anno in corso escluso dalla versione attualmente in vigore.
Altra novità di rilievo riguarda i contribuenti che hanno un piano di dilazione dei pagamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl fiscale. Questi soggetti, infatti, potranno aderire alla rottamazione se sono trascorsi meno di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un accertamento esecutivo delle Entrate.
Con un altro emendamento approvato ieri viene previsto che nei confronti di chi aderisce alla sanatoria sono sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti piani di dilazione già in essere relativamente alle rate di queste dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.
Da registrare anche la possibilità per Comuni e Regioni che riscuotono attraverso ingiunzione di pagamento e non attraverso ruolo (i comuni sono circa 4.500) di in una sanatoria delle sanzioni. In questo caso gli enti interessati dovranno deliberare le rispettive entrate che potranno essere sgravate da sanzioni (scritta così resterebbero dovuti però gli interessi) e il numero di rate in cui si potrà rottamare anche la somma dovuta.
Inoltre, le esclusioni alla rottamazione sono state estese anche alle sanzioni irrogate dalle authority, dalla Consob, dall’Ivass o ancora dalla Banca d’Italia .
Con un emendamento dei relatori – Giovanni Sanga (Pd) e Paolo Tancredi (Ap) – chiarisce che la prededucibilità opera sia per i debitori soggetti a procedure concorsuali, sia nel caso di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa contemplate nella legge fallimentare.

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