Secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione in tema di costi di sponsorizzazione, si ritengono inerenti e congrue ai fini della deduzione, per presunzione assoluta, le spese sostenute verso le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche fino all’importo annuo di euro 200.000 (art. 90 L. 289/2002).
Tuttavia, questo principio è spesso disatteso dall’Amministrazione Finanziaria. Ora, a seguito del recente orientamento della Suprema Corte, non è più a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza e la congruità del costo.
Se il contribuente è chiamato a fornire dimostrazione dell’esistenza della sponsorizzazione, occorre produrre tutta la documentazione, compresa la pubblicità effettuata tramite banner su siti web. Se si opera in ambito sportivo la società sponsor deve verificare che il soggetto da sponsorizzare sia riconosciuta dal Coni e affiliato alle federazioni sportive nazionali.
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