I genitori hanno un’ampia possibilità di detrarre le spese sostenute dai propri figli per attività sportiva o per istruzione. Negli anni ci sono state diverse innovazioni legislative a riguardo
Allo stato attuale la situazione è la seguente:

  • detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria in atenei statali e non statali (lettera e);
  • detrazione del 19% – per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado – su un importo annuo non superiore a 564 euro (il precedente limite era di 400 euro) per alunno o studente (lettera e-bis).

Più in dettaglio, è stato aggiunto al novero dei preesistenti livelli formativi (università e corsi di istruzione secondaria, vale a dire scuola media e superiore) quello delle scuole dell’infanzia e primaria (ex materna ed elementare) siano esse statali, paritarie private o degli enti locali. L’aspetto fiscale di questo ciclo “formativo” viene completato dalla detraibilità delle rette per la frequenza degli asili nido, riconosciuta in via autonoma dalla legge 203/2008.

Ulteriori fattispecie detraibili sono state individuate nelle spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come corsi di lingua, teatro eccetera (benché non esemplificate, appare inevitabile ricomprendere le spese per attività sportive), svolti anche fuori dall’orario scolastico e senza obbligo di frequenza (circolare 7/E/2017).
Queste spese non vanno confuse (e soprattutto non sono cumulabili) con i contributi a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, contemplati dalla successiva lettera i-octies dell’articolo 15 del Tuir, detraibili senza limite di importo anche se non deliberati dall’istituzione scolastica e non vincolati alla frequenza, da parte dello studente, della scuola beneficiaria.

Sport
Per lo sport dilettantistico dei ragazzi di età tra i cinque e i 18 anni, spetta al contribuente di cui essi sono fiscalmente a carico una detrazione del 19% su un importo di 210 euro (l’importo va inteso quale limite massimo per entrambi i genitori per ogni figlio).
La pratica sportiva è possibile all’interno di associazioni sportive (che evidenzino nella propria denominazione la finalità sportiva e la natura dilettantistica), palestre, piscine, impianti polisportivi (agonistici e non) sia pubblici che privati, anche in forma d’impresa (individuale o societaria). Nel bollettino/fattura di pagamento vanno specificati i dati del percettore, la causale, lo sport esercitato, l’importo pagato, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il versamento: tutte indicazioni che vanno fornite anche se il pagamento avviene a favore del Comune che ha stipulato una convenzione con le strutture sportive

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